Che cosa dice la legge
Il decreto legge sulle bollette è stato convertito nella legge 49/2026. In sede di conversione il Parlamento ha inserito nell’articolo 51 del Codice del consumo i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater. Il pacchetto entra in vigore sessanta giorni dopo la legge di conversione, cioè il 19 giugno 2026.
L’articolo 51 è la norma che disciplina i requisiti formali dei contratti a distanza. Metterci dentro il divieto significa che la violazione non è un illecito che si sconta con una multa a fine anno: è un vizio del contratto, che il cliente può far valere quando vuole.
Sull’energia non si telefona più per vendere. Si viene chiamati.
Che cosa è vietato, esattamente
Il divieto riguarda le sollecitazioni commerciali telefoniche, anche effettuate tramite messaggio, finalizzate a proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e di gas.
Tre parole meritano attenzione, perché sono quelle su cui si giocheranno i contenziosi:
- Sollecitazione — non serve che la telefonata chiuda un contratto. Basta che proponga.
- Anche tramite messaggio — SMS e messaggistica seguono la telefonata. Spostare la proposta su WhatsApp non aggira niente.
- Energia elettrica e gas — il perimetro è la fornitura. Cambio fornitore, subentro, voltura, offerte dedicate: sono tutti dentro.
Le due sole eccezioni
La norma lascia aperte due porte, e sono strette:
- Il consumatore ha contattato spontaneamente il professionista, anche attraverso i suoi canali web. E il caso di chi compila un modulo, chiede di essere richiamato, preme un pulsante di chiamata su una pagina.
- Il consumatore è già cliente e ha espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali telefoniche. Consenso specifico: non quello generico raccolto anni fa dentro un contratto.
La prima eccezione è la più importante, perché è l’unica che permette di acquisire clienti nuovi. Ed è scritta in modo che il canale web sia esplicitamente compreso: è la base legale del click to call e di tutto il modello inbound.
Contratti nulli e onere della prova
I contratti conclusi in violazione del divieto sono nulli. Non annullabili su richiesta entro un termine: nulli. Ed è una nullità di protezione, cioè pensata a vantaggio del consumatore.
Il punto operativo però è un altro: la prova di essere nel lecito tocca al professionista. Se un cliente contesta, non deve dimostrare di non aver chiamato lui. Sei tu a dover dimostrare che ha chiamato lui.
Chi non ha un registro del consenso non ha una difesa. Il log non è burocrazia: è l’unica cosa che tiene in piedi il contratto se qualcuno lo contesta due anni dopo.
Il numero da cui chiami
Le chiamate che restano consentite devono partire da numerazioni che identificano chiaramente il professionista per conto del quale si contatta il cliente. Niente numeri di comodo, niente numerazioni che cambiano ogni settimana, niente identificativi che non riconducono a nessuno.
È la stessa direzione dei provvedimenti AGCOM sullo spoofing: rendere la chiamata attribuibile a un soggetto reale, prima ancora che lecita.
La telefonia non è nel divieto
Il divieto dei commi 8-bis e seguenti è scritto sui contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Le telecomunicazioni restano fuori da questo specifico perimetro.
Sarebbe un errore leggerlo come “sulla telefonia si può fare come prima”. Restano in piedi il Registro pubblico delle opposizioni, il GDPR, le regole sul consenso e i filtri di rete AGCOM che hanno cambiato l’economia dell’outbound anche dove non c’è un divieto esplicito. La differenza è che sull’energia l’outbound è chiuso per legge, sulla telefonia è diventato semplicemente caro e inefficiente. Se lavori nel settore, la pagina dedicata è contatti inbound per la telefonia.
Il contesto: i filtri AGCOM
Il divieto del 2026 arriva dopo due anni in cui la rete stessa è stata chiusa alle chiamate falsificate. Con la delibera 106/25/CONS AGCOM ha imposto agli operatori un filtro anti-spoofing in due fasi:
- 19 agosto 2025 — blocco delle chiamate dall’estero che espongono un numero fisso italiano.
- 19 novembre 2025 — stessa regola estesa alle numerazioni mobili italiane, escluse quelle di clienti realmente in roaming.
Nei primi undici giorni della seconda fase AGCOM ha contato circa 49,3 milioni di chiamate bloccate, in media 4,1 milioni al giorno: intorno al 56% del traffico che si presentava con numerazioni mobili italiane. Non è una statistica sul fastidio: è la misura di quanta parte dell’outbound poggiava su numeri non attribuibili.
Che cosa deve fare un call center
La riconversione non è una questione di software: è una questione di da dove arriva la conversazione. Nell’ordine:
- 01
Separare i verticali
Energia e telefonia non hanno più la stessa regola. Se le liste, gli operatori e gli script sono gli stessi, il rischio di una chiamata sbagliata è strutturale.
- 02
Chiudere l’outbound sull’energia
Comprese le liste già pagate. Un contratto nullo non è un contratto scontato: è un contratto che non esiste, con il rischio di restituzione di quanto fatturato.
- 03
Costruire la domanda
Se il cliente deve chiamare per primo, qualcuno deve mettergli davanti il motivo per farlo: campagne, pagine, un pulsante che avvia la chiamata.
- 04
Registrare tutto
Origine del contatto, pagina, orario, testo del consenso, identificativo della chiamata. È il fascicolo che regge in giudizio.
- 05
Rifare i numeri
Un contatto inbound costa più di un record di lista e converte molte volte tanto. Il conto va rifatto sul costo per contratto valido, non sul costo per nominativo.
Domande frequenti
Il divieto vale anche per le aziende o solo per i consumatori?
L’articolo 51 del Codice del consumo si applica ai rapporti con i consumatori, cioè le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività. I contratti tra professionisti seguono altre regole, ma restano soggetti a GDPR e Registro delle opposizioni.
Posso chiamare un cliente che ha lasciato il numero su una landing page?
Sì: è esattamente la prima eccezione, il contatto avviato dal consumatore attraverso i canali web del professionista. La condizione è che tu possa dimostrarlo, con un registro che leghi quel numero a quella richiesta, in quel momento.
Il consenso raccolto prima del 19 giugno 2026 è ancora valido?
Il consenso generico dentro un vecchio contratto non è il consenso specifico a ricevere proposte commerciali telefoniche richiesto dalla seconda eccezione, e comunque quella eccezione vale solo per chi è già cliente. Per i non clienti non esiste un consenso pregresso che riapra l’outbound.
Che cosa rischia chi continua a fare teleselling sull’energia?
Il contratto è nullo, quindi non produce effetti; a questo si sommano le conseguenze in materia di pratiche commerciali scorrette e di protezione dei dati personali, che hanno apparati sanzionatori propri.
Un comparatore o un intermediario è coperto dal divieto?
Il divieto guarda alla finalità della chiamata: proporre o concludere una fornitura di luce o gas. Chi telefona per conto di un venditore fa la stessa cosa del venditore.
Fonti
- Legge 49/2026, di conversione del decreto bollette — commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell’art. 51 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005).
- AGCOM, delibera 106/25/CONS — filtro anti-spoofing sulle numerazioni italiane. Testo del provvedimento e dati della seconda fase.
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Codice privacy per la parte su consenso, prova e conservazione.
Questa pagina descrive la normativa a scopo divulgativo e riflette il quadro alla data di aggiornamento indicata. Non sostituisce un parere legale sul caso concreto.
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